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Smart Working e DVR. Come lavorare da casa in assoluta sicurezza

Smart Working e DVR. Come lavorare da casa in assoluta sicurezza

Nelle aziende italiane si sta diffondendo sempre di più quello che viene definito Smart Working, più conosciuto come “lavoro agile”. La fase acuta della pandemia causata dal Covid 19 ha letteralmente cambiato il modus operandi aziendale, facendo attivare tutta una serie di procedure specifiche, necessarie per lavorare correttamente e in totale sicurezza sia da casa che da ufficio.

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La diffusione dello Smart Working ha posto le aziende di fronte alla questione sicurezza sul lavoro e al relativo aggiornamento del proprio DVR.

Ma ricordiamo cos’è esattamente il DVR.

Il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, è per definizione un documento dinamico che deve essere aggiornato contestualmente alla crescita e ai cambiamenti aziendali.

Il DVR è quindi un documento che contiene la precisa mappatura di tutti i rischi presenti all’interno di un’azienda. Al suo interno deve contenere l’indicazione di tutte le procedure specifiche finalizzate alla prevenzione e alla protezione dai rischi presenti nei luoghi aziendali o correlati allo svolgimento di mansioni relative alla sua operatività.

Smart working e stesura del DVR: quali sono gli obblighi?

Lo smart working non può esulare il datore di lavoro dalla valutazione dei rischi connessi e di limitare al massimo il rischio di infortuni tutelando la salute dei lavoratori anche all’esterno degli ambienti aziendali.

Aggiornare il proprio DVR è quindi una pratica necessaria anche in start working. Lo Smart Working nel DVR, va inteso come un cambiamento delle condizioni dell’ambiente di lavoro, pertanto suggeriamo di valutarne i rischi connessi e di inserirli nel documento.

Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza in attività di Smart Working

L’azienda che deve inserire i rischi inerenti lo Smart Working e DVR può fare riferimento alla legge 81/2017 che norma le modalità di “lavoro agile”, e alle linee guida della direttiva n°3/2017 emanata dalla presidenza del consiglio dei ministri. Rimane comunque valido quanto espresso nel D.Lgs 81/08.

Nel dettaglio, il DPCM del 23 febbraio 2020 che attua il Decreto legge n°6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da corona virus”, all’art.3 prevede l’applicazione automatica dello Smart Working già disciplinato dagli articoli dal 18 al 23 della legge n.81/2017:

  • Ad ogni rapporto di lavoro subordinato.
  • Nell’ambito di aree considerate a rischio.
  • Nelle situazioni di emergenza nazionale o locale.
  • Nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni sul lavoro agile (L. n.81/2017).
  • Anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge n.81.

Nell’ipotesi dove si verifichino le sopraindicate condizioni, gli obblighi dell’informativa devono essere resi in via telematica, anche mediante l’utilizzo della documentazione disponibile sul portale istituzionale dell’Inail.

Smart Working e DVR. Obblighi del datore di lavoro in relazione allo svolgimento delle attività in smart working.

Al datore di lavoro sono attribuiti alcuni obblighi nei confronti del lavoratore operante in modalità Smart Working, come:

  • Mettere in pratica le misure di tutela previste dall’Art.15 del D.Lgs 81/08.
  • Consegnare al lavoratore e al RSL un’informativa sui rischi e sulle misure da adottare.
  • Prediligere apparecchiatura elettrica a doppio isolamento.
  • Fornire un’adeguata formazione in tema di sicurezza negli ambienti indoor e outdoor in accordo con D.Lgs 81/08.
  • Effettuare un’adeguata manutenzione dell’attrezzatura e fornire un’adeguata formazione in merito al suo utilizzo.
  • Assicurarsi che gli strumenti e dispositivi, eventualmente forniti, siano conformi a normative e standard tecnici.
  • Assicurarsi che l’attrezzatura, eventualmente fornita, sia conforme a quanto stabilito dal Titolo III del D.Lgs 81/08.

L’art. 22 della legge 81/2017 prevede inoltre che il Datore di Lavoro consegni al Lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Per supportare le aziende nell’individuazione dei rischi inerenti lo Smart Working da inserire nel DVR, le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri offrono indicazioni precise in merito agli aspetti a cui prestare maggior attenzione. E’ quindi necessario fare attenzione sia per gli ambienti indoor (al chiuso) che outdoor (all’aperto):

Indoor:

  • Aspetti ergonomici e posturali.
  • Ai requisiti minimi degli impianti elettrici.
  • A quanto espresso nelle istruzioni d’uso dell’attrezzatura utilizzata.
  • Ai requisiti igienico sanitari.
  • Ai requisiti antincendio legati all’attrezzatura e alle caratteristiche dell’ambiente.

Outdoor:

  • Ai pericoli collegati alle condizioni climatiche.
  • Alle difficoltà per la richiesta di soccorso nei luoghi isolati.
  • Ai pericoli riguardanti la flora e la fauna.
  • Alla possibilità di approvvigionamento dell’acqua.
  • Ai pericoli della presenza di sostanze pericolose o infiammabili.

Nel contesto emergenziale del Covid-19 si sono verificati scenari improvvisi di adattamento del lavoro in tempi molto brevi. Le soluzioni adottate hanno consentito il proseguimento di molte attività produttive e le tecnologie hanno permesso un adeguamento capace di superare i limiti insiti nella normativa di riferimento.

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