INFORTUNIO SUL LAVORO
INFORTUNIO SUL LAVORO
Requisiti di copertura dell’assicurazione obbligatoria INAIL
L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come un evento che avviene per causa violenta in occasione del lavoro, dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che renda necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Si tratta dunque di un evento traumatico, determinato da causa violenta, che colpisce il lavoratore durante l’attività lavorativa.
Nel concetto di attività lavorativa devono ricomprendersi tutte quelle situazioni, anche ambientali, che espongono il lavoratore a rischio di incidenti e dunque di infortunio, e che sia tale da impedirgli di svolgere detta attività per più di tre giorni.
Per tutelare i lavoratori il Legislatore, con D.P.R. n. 1124/1965, ha istituito una particolare assicurazione obbligatoria, assicurazione INAIL, che consente al lavoratore di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo, rapportato all’evento traumatico ed alle conseguenze che ne sono derivate.
L’infortunio, perché sia coperto dall’assicurazione obbligatoria, deve necessariamente essere stato determinato da causa violenta, ovvero da un evento che segue ad un’azione intensa e concentrata nel tempo che causi delle lesioni o finanche la morte del lavoratore (come ad esempio il ribaltamento di una gru sulla quale il lavoratore opera). La causa violenta è ciò che differenzia l’infortunio dalla malattia professionale, la quale è determinata dall’esposizione del lavoratore ad un rischio per un lungo periodo di tempo (come ad esempio, malattie tumorali determinate dal’esposizione prolungata ad agenti cancerogeni). Tuttavia, se in un primo momento la linea di demarcazione tra infortunio e malattia professionale era ben definita, con il passare del tempo alla nozione di causa violenta è stato attribuito un significato più ampio, facendosi rientrare tutta una serie di situazioni che colpiscono il lavoratore dal punto di vista psicofisico, attribuibili a condizioni particolari di stress e fatica dovuti alla concreta situazione lavorativa.
Deve precisarsi che con “occasione di lavoro” si intende che deve esistere un rapporto causale tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa, dovendosi ricomprendere in essa tutte le situazioni , finanche quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività del lavoratore e nelle quali lo stesso sia esposto ad un rischio.
A provocare il danno possono essere:
- Elementi dell’apparato produttivo
- Situazioni e fattori propri del lavoratore
- Situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.
La portata di tale concetto è così ampia da attribuire tutela al lavoratore anche per gli incidenti che potrebbe avere nel normale tragitto di andata e ritorno tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro (c.d. infortunio in itinere compreso nella copertura assicurativa con il D.Lgs. n. 38/2000).
In definitiva, l’assicurazione obbligatoria INAIL copre tutti gli infortuni di lavoro che presentino i requisiti specificati, anche se direttamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore.Restano esclusi dalla copertura assicurativa i casi in cui l’infortunio sia conseguente ad un comportamento del tutto estraneo al lavoro, oppure sia stato simulato dal lavoratore o le cui conseguenze siano state dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Dott.ssa Silvia Alice Aledda