Proroga scadenze imposte sui redditi delle Partite IVA al 20 luglio: Informazioni e nuovo Calendario.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso il Comunicato Stampa n. 98 in data 14 giugno, annunciando una proroga per le scadenze delle imposte sui redditi delle Partite IVA al 20 luglio 2023 per coloro che rientrano nei criteri degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Inoltre, è stato modificato il calendario dei versamenti per coloro che scelgono di rateizzare le imposte.
I professionisti e le imprese soggetti agli ISA, che sono sottoposti a tali regole fiscali, potranno effettuare i versamenti che scadono il 30 giugno entro il 20 luglio, senza l’applicazione di sanzioni.
La proroga delle scadenze per le imposte sui redditi si applica anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, come ad esempio le Partite IVA che applicano il regime forfettario.
Di conseguenza, il calendario delle scadenze per la rateizzazione dei pagamenti relativi all’IRPEF, all’IRES, all’IRAP e alle imposte sostitutive è stato modificato. Entro il 20 luglio, sarà necessario effettuare il pagamento di due quote dovute.
Proroga delle scadenze per le imposte sui redditi delle Partite IVA al 20 luglio: il nuovo calendario per la rateizzazione
Le scadenze per il pagamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA, che inizialmente erano fissate al 30 giugno, saranno prorogate al 20 luglio senza l’applicazione di sanzioni.
La scadenza per il pagamento delle imposte con una maggiorazione dello 0,40% resta invece fissata al 31 luglio e non subisce modifiche.
Queste sono le prime due date da tenere a mente per le Partite IVA che applicano gli ISA, compresi i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Indici di Affidabilità fiscale.
La proroga annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la quale si attende l’emissione di una specifica disposizione normativa, modifica di conseguenza il calendario dei versamenti rateizzati relativi alle dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, entro il 20 luglio, sarà necessario effettuare il pagamento della prima e della seconda rata delle imposte, originariamente dovute rispettivamente entro il 30 giugno e il 17 luglio. La proroga unifica i primi due versamenti, mentre le altre quattro rate rimangono inalterate.
Per i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi entro il 31 luglio, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%, non sono previste modifiche.
Calendario per il pagamento delle imposte sui redditi.
Di seguito, riportiamo un riepilogo delle date da tenere a mente:
- Prima e seconda rata: 20 luglio 2023.
- Terza rata: 21 agosto.
- Quarta rata: 18 settembre.
- Quinta rata: 16 ottobre.
- Sesta rata: 16 novembre.
Pagamento imposte sui redditi con maggiorazione.
Nel caso in cui si scelga di effettuare i versamenti con una maggiorazione dello 0,40%, il calendario delle rateizzazioni è strutturato come segue:
- Prima rata: 31 luglio.
- Seconda rata: 21 agosto.
- Terza rata: 18 settembre.
- Quarta rata: 16 ottobre.
- Quinta rata: 16 novembre.
Si precisa che la proroga delle scadenze riguarda esclusivamente i titolari di Partita IVA, mentre per i contribuenti non titolari di Partita IVA, la scadenza delle imposte sui redditi rimane confermata entro il 30 giugno 2023.
Proroga delle scadenze per le imposte al 20 luglio 2023: versamenti rinviati per le Partite IVA
Come comunicato dal Ministero dell’Economia, la proroga dei versamenti si applica alle Partite IVA che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti che rientrano in una delle cause di esclusione previste, come ad esempio coloro che optano per il regime forfettario, il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile o partecipano a società, associazioni e imprese che imputano i redditi per trasparenza.
Per quanto riguarda i versamenti inclusi nella proroga al 20 luglio 2023, sono compresi tutti gli importi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dall’IRAP e dall’IVA. Ciò include, a titolo esemplificativo, il versamento della cedolare secca, dell’IVIE e dell’IVAFE, dei diritti camerali, dei contributi INPS eccedenti il minimale, nonché le addizionali IRPEF regionali e comunali.
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