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MODIFICHE CORRETTIVE DEL JOBS ACT

JOBS ACT E  DISCIPLINA DEI VOUCHER LAVORO

APPROVATE LE MODIFICHE CORRETTIVE DEL  D.LGS N. 81/2015  SULLA DISCIPLINA DEI “VOUCHER LAVORO” DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 SETTEMBRE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, il 23 settembre, il decreto legislativo correttivo del Jobs Act  in merito alla disciplina relativa alla tracciabilità dei buoni lavoro destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio.

Le modifiche apportate mutuano la procedura precedentemente utilizzata per tracciare il lavoro intermittente prevedendo che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio devono obbligatoriamente comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica i seguenti dati:

  • l’anagrafica o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo dove viene effettuata la prestazione;
  • il giorno in cui verrà prestato servizio;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione effettuata.

Il decreto correttivo del Jobs Act definisce che i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità sopra elencate, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Si precisa che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non è possibile applicare la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Il lavoro accessorio era stato introdotto con il D.Lgs n. 276/2003 e originariamente prevedeva dei limiti specifici riguardo una serie di attività da svolgere per determinate categorie di soggetti.

Il  fine era quello di regolarizzare le situazioni lavorative  svolte al di fuori di vincoli contrattuali (pulizia, giardinaggio etc..).

Con l’introduzione del Jobs Act, il quadro normativo  è totalmente variato.

Infatti,  il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere svolto da qualsiasi tipologia di soggetto e per qualsiasi attività lavorativa.

Un unico limite: il compenso percepito non deve superare il limite imposto di 7.000 euro . Raggiunto tale limite, il lavoratore non può più effettuare prestazioni di tipo accessorio.

I soggetti sospesi da lavoro o che si trovano in stato di disoccupazione che usufruiscono di trattamenti a sostegno del reddito, il limite per lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio è pari a 3.000 euro.

In attesa di ottenere maggiori informazioni circa le modalità di comunicazione, nel testo del decreto correttivo si precisa che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente inviando  un sms al numero 339/ 9942256 oppure mediante modalità email all’indirizzo: intermittenti@pec.lavoro.gov.it .

Clicca qui per vedere i contenuti del decreto correttivo

Clicca qui per consultare la Circolare dell’ Istituto Nazionale del Lavoro (INL) del 17 ottobre 2016.

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