Skip links

PROCEDURA TELEMATICA DELLE DIMISSIONI DEL LAVORATORE: CHIARIMENTI SUI SOGGETTI ABILITATI ART. 26, C. 4, D.LGS N.151/2015

DIMISSIONI DEL LAVORATORE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA .

I Consulenti del Lavoro tra gli unici professionisti abilitati.

La Confimi Industria ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere chiarimenti circa la corretta interpretazione del disposto normativo contenuto nell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2015 così come modificato dall’art. 5, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 185/2016, in riferimento alla disciplina delle dimissioni volontarie tramite modalità telematica.

Nello specifico, la Confimi ha richiesto  se nella locuzione “consulenti del lavoro” «possano essere ricompresi gli altri professionisti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.) nonché le imprese artigiane e le altre piccole imprese, anche cooperativa, che possono affidare l’esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria».

Il Ministero ha precisato nell’interpello n. 24/2016 che il riferimento testuale “consulenti del lavoro” non sembra considerare una interpretazione estensiva  della norma, pertanto, non sono compresi nel citato disposto o altri soggetti menzionati dalla L. n. 12/1979.

In definitiva, chi intende lasciare il proprio posto di lavoro può rivolgersi soltanto alla categoria dei  Consulenti del Lavoro. Infatti i CDL sono ritenuti gli unici professionisti abilitati ad attivare la procedura telematica di dimissioni volontarie o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Clicca qui per leggere l’interpello n. 24/2016

Leave a comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Explore
Drag