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Come effettuare i versamenti all'agenzia delle entrate?

Come effettuare i versamenti all’agenzia delle entrate?

I contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità, possono presentare il modello F24 in forma cartacea presso:

  • qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.)
  • una banca
  • un ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
  • presso le banche con assegni bancari e circolari
  • presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
  • presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat
  • presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

Contribuenti titolari di partita Iva

Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

I versamenti con modalità telematiche possono essere effettuati:

  1. direttamente:
    • mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline
    • mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
  2. tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”)
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007)
    • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 abbia saldo maggiore di zero – possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare tale saldo.

Modalità di presentazione del modello F24 in caso di utilizzo di crediti in compensazione

(Applicabili a tutti i contribuenti e sostituti d’imposta, titolari e non titolari di partita Iva)

Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Si ricorda che, nel modello F24 “a saldo zero”, l’importo complessivo dei crediti compensati è pari all’importo complessivo dei debiti pagati e dunque il saldo finale del modello F24, dato dalla differenza di tali importi, è pari a zero.

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, tuttavia, ammessa in caso di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Per ulteriori approfondimenti in proposito, si veda la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 – pdf.

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