Ok al rinvio delle scadenze per i liberi professionisti che contraggono il Covid
Importante emendamento approvato in sede di conversione in legge del “D.L. Sostegni”. Infatti è stata sospesa la decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19.
Via libera alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19.
Il testo stabilisce che “la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà, e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi” ed il mancato adempimento “non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente”.
Le scadenze, si legge, vengono sospese “a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno d’inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d’inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena”, e gli adempimenti ‘congelati’ dovranno esser eseguiti dal professionista “entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”. La copertura della norma è pari a 9,1 milioni di euro per l’anno 2021.
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DL Sostegni, prorogate le domande di CIG scadute
Gli ammortizzatori sociali introdotti dal “D.L. Sostegni” potranno essere fruiti in continuità con quelli della Legge di Bilancio 2021, quindi dal 26 marzo.
Lo prevede un emendamento approvato in commissione Bilancio al Senato con cui viene aggiunto il co. 2-bis all’art. 8 dell’attuale testo del decreto.
La nuova disposizione stabilisce che i trattamenti dei co. 1 e 2, quindi le 13 settimane di CIG fruibili dal 1° aprile al 30 giugno 2021 e le 28 settimane di CIGD o di assegno ordinario per il periodo 1° aprile 31 dicembre con causale Covid-19, “possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti” previsti dalla Legge di Bilancio 2021, ossia le 12 settimane di ammortizzatori utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo se CIGO ed entro il 30 giugno se CIGD o assegno ordinario.
Lo scopo dell’emendamento è colmare il buco di operatività degli ammortizzatori per quei datori di lavoro che hanno utilizzato le 12 settimane della legge di Bilancio in continuità dal 1° gennaio e le hanno quindi esaurite il 25 marzo. In base al testo attuale del “D.L. Sostegni”, le ulteriori settimane sono fruibili dal 1° aprile.