Modello 730 precompilato e Certificazione Unica 2021
Certificazione Unica 2021: datori di lavoro e sostituti d’imposta devono inviare la CU 2021 entro il 16 marzo
Dopo le comunicazioni sulle spese che danno diritto a detrazione in dichiarazione dei redditi, ai fini della precompilata, la prossima tappa della stagione dichiarativa 2021 è la scadenza per la consegna della Certificazione Unica 2021. I datori di lavoro e i sostituti d’imposta hanno tempo fino al 16 marzo per inviare la CU 2021 all’Agenzia delle Entrate e a fornire copia sintetica al lavoratore.
Certificazione Unica 2021: modello e scadenze
Nella Certificazione Unica 2021, come di consueto, sono indicati dal sostituto d’imposta i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i corrispettivi che derivano da contratti di locazione breve.
La data del 16 marzo, che resterà la medesima anche in futuro, è finalizzata a far allineare i sostituti d’imposta con gli altri soggetti tenuti alle comunicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Questa scadenza è stata modificata lo scorso anno, dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (dl 124/2019, articolo 16-bis), con il quale è stato unificato il termine per la trasmissione al Fisco e per la consegna della copia al lavoratore.
Certificazione Unica 2021: tutte le novità 2021
Nel modello CU entrano dal 2021 una serie di novità. Dal trattamento integrativo e dalla ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati (taglio del cuneo fiscale) al premio Covid istituito dal decreto Cura Italia per i dipendenti che hanno lavorato in sede lo scorso 202 (parametrato ai giorni effettivi di lavoro); dalla clausola di salvaguardia per l’attribuzione del bonus IRPEF e del trattamento integrativo in caso di ammortizzatori sociali alla indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.
Casi particolari previsti dalla Certificazione Unica 2021
Per la certificazione dei redditi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 (redditi di lavoro autonomo, rapporti di commissione e di agenzia, di mediazione e similari) per i quali le ritenute d’acconto risultato non operate in virtù dell’agevolazione concessa, a particolari condizioni, per l’emergenza Covid dal DL Liquidità Imprese (articolo 19 comma 1 del DL 23/2020), sarà necessario darne evidenza utilizzando al campo 6 il codice 13, appositamente predisposto. Stesso discorso per il Modello 770.