SICUREZZA SUL LAVORO: DAL 1° LUGLIO AGGRAVAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO
SICUREZZA SUL LAVORO: DAL 1° LUGLIO AGGRAVAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO
Con Decreto Direttoriale n. 12 del 2018 dell’Ispettorato del Lavoro, è stata operata la rivalutazione quinquennale delle ammende e delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme in materia di sicurezza e salute del lavoro, in misura dell’1,9% rispetto a quelle vigenti nel quinquennio precedente.
Dal 1° Luglio 2018, dunque, il Datore di Lavoro inadempiente sarà soggetto alle seguenti sanzioni:
Obbligo Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 | Sanzioni Originarie | Rivalutazione 2013 | Rivalutazione 2018 |
Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro | ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro | ammenda da 2.792,06 a 7.147,6 euro |
Omessa nomina del medico competente, nei casi previsti dal Testo Unico per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro | ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro | ammenda da 1.675,24 a 6.700,94 euro |
Omessa formazione ai lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, prima dell’assunzione o non oltre 60 giorni successivi. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro | ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro | ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro |
Omessa o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza | |||
Omessa o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e di primo soccorso. | |||
Omessa o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per sicurezza | |||
Mancato invio dei lavoratori alla visita periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. | Ammenda da 2.000 a 4.000 euro | ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro | ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro |
Omessa dotazione ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro | ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro | ammenda da 1.675,24 a 6.700,94 euro |
Omessa dotazione nei luoghi di lavoro di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro | ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro | ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro |
I nuovi importi resteranno validi sino al 30 giugno 2023, con riferimento al momento della commissione della violazione.
La metà del ricavato verrà utilizzato per il finanziamento di iniziative di vigilanza, prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Dott.ssa Silvia Alice Aledda