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ABROGAZIONE LAVORO ACCESSORIO

È nostra cura informarVi che dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare i “buoni lavoro” per retribuire lavoratori per prestano attività accessoria. Infatti, il D.L. n. 25/2017 ha totalmente abrogato dalla medesima data gli articoli 48 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 che regolavano la disciplina del lavoro accessorio.

Tuttavia, all’art. 1, co. 2 del Decreto Legge in trattazione il Legislatore ha previsto un regime transitorio per i buoni lavoro già acquistata al 17 marzo 2017; questi ultimi, infatti, potranno continuare ad essere utilizzati fino a fine anno (31 dicembre 2017).

Dal 1° gennaio 2018, invece, il lavoro accessorio non esisterà più e anche i buoni lavoro ancora in circolazione non potranno essere utilizzati dai committenti.

Le segnaliamo, infine, che in questi giorni da più parti si è sollevata la criticità sull’utilizzo dei buoni lavoro già acquistati alla data del 17 marzo 2017, in quanto, venendo meno la disciplina di riferimento, ci si trova di fronte alla necessità di gestire un rapporto di lavoro privo di una norma propria.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un Comunicato Stampa del 21 marzo 2017 ha espressamente specificato che “l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”.

 

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