Conciliazioni
Il recente Dl 76/2013 ha nuovamente messo mano alla disciplina in materia di licenziamenti individuali, con riferimento alle aziende che occupano più di 15 dipendenti, già modificata nel 2012 dalla riforma Fornero.
Facendo un passo indietro, il recesso giustificato da ragioni economiche – ovvero inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro – deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione presso la direzione territoriale del Lavoro.
Il licenziamento intimato in violazione di questa disposizione causa l’inefficacia dello stesso, con applicazione di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva in favore del lavoratore, che il giudice può determinare tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità.
E’ quindi importante che la procedura sia osservata scrupolosamente e che vengano rispettati tutti i passaggi previsti. In primo luogo, il datore di lavoro dovrà trasmettere una comunicazione alla Dtl, e per conoscenza al lavoratore, manifestando la volontà di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e indicando i motivi sottesi al medesimo.
Sia in questa importante fase che nella fase conciliativa successiva, il datore di lavoro potrà essere assistito da un consulente del lavoro, che lo supporterà nella gestione della procedura e nel valutare soluzioni alternative al licenziamento ovvero gli strumenti che potrebbero attenuare le conseguenze dello stesso (al fine di evitare il contenzioso) quali eventuali incentivi economici o opportunità di ricollocazione lavorativa.
L’intervento del Dl 76 ha escluso dal campo di applicazione della procedura alcune ipotesi di licenziamento: per superamento del cosiddetto periodo di comporto (ai sensi dell’articolo 2110 del Codice Civile), ovvero quello intimato al dipendente che si sia assentato dal lavoro per malattia, per un periodo superiore a quello stabilito dal Ccnl ai fini della conservazione del posto di lavoro; dei licenziamenti conseguenti ai “cambi appalti”, laddove siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, nell’osservanza delle disposizioni previste dai Ccnl finalizzate alla salvaguardia della continuità occupazionale; nell’ipotesi di licenziamenti inerenti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per l’ultimazione delle diverse fasi lavorative e la chiusura del cantiere.